
Dopo esame del caso la Cassazione ritiene che il primo motivo sia infondato, oltre che inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la motivazione del giudice d’appello, laddove questa afferma che non era stato possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, a seguito della rimozione del veicolo incidentato e della mancata deduzione di prove testimoniali circa la dinamica dell’occorso.
Il secondo motivo è parimente inammissibile e infondato, basandosi sulla valenza di atto pubblico del verbale redatto dagli agenti operanti, ma omette di chiarire in qual modo da detto verbale dovrebbe desumersi la dinamica dell’incidente, in quanto nell’atto è descritto soltanto lo stato dei luoghi (presenza della buca) e dell’autovettura dopo l’incidente (rottura dello pneumatico e del cerchione anteriori sinistri), senza alcuna altra utile indicazione ai fini della ricostruzione del sinistro. In sostanza manca la dimostrazione del nesso causale tra fatto e danno. In particolare, la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del Comune per mancanza di prova della esatta dinamica dell’incidente, data l’intervenuta rimozione del veicolo incidentato e il mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze da cui poter ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell’incidente.
Morale! Il ricorso del proprietario dell’auto è stato respinto e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese di lite a favore del Comune e quelle dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Da tutto ciò se ne deduce che i danni provocati da una buca sul manto stradale non sempre danno seguito al risarcimento, occorre fare attenzione a due principali aspetti: non rimuovere il veicolo e chiamare i vigili urbani per redigere il verbale e, se possibile, produrre a sostegno testimonianze dell’accaduto.
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