La recente sentenza della Cassazione n. 21983 del 30/07/2021, ha fatto chiarezza sulla validità della copertura RCA anche in aree private, in linea con quelle che sono le indicazioni delle norme europee (vedi precedente post). La norma prevede che la copertura assicurativa sia valida a prescindere dall’uso che se ne fa del veicolo e dove questo avviene, è sufficiente che sia omologato e immatricolato, cioè abilitato alla “circolazione”. Di conseguenza la sentenza su richiamata ha precisato che in caso di sinistro provocato da un veicolo all’interno di un cortile privato, adiacente la rampa di accesso ai garage di un condominio, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”(anche se fermo), cioè abilitato alla circolazione, indipendentemente dal “terreno” su cui l’automezzo è utilizzato. E ciò vale per ogni tipo di veicolo: dai trattori, ai carri-attrezzi, ai compressori e simili. Di conseguanza si riverbera sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della RCA del veicolo.
Per analogia anche le auto in custodia e in riparazione stazionanti nei cortili o aree di parcheggio degli autoriparatori o rivenditori di usato, se regolarmente immatricolate e coperte da garanzia RCA, rispondono degli eventuali danni da esse provocati, salvo il dolo o l’uso improprio che se ne fa del veicolo. La sentenza riporta un esempio di auto su pista da sci che investe uno sciatore per il quale non risponde la garanzia assicurativa.
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