La lotta alle frodi da parte del mercato assicurativo non è una novità. Se ne dibatte in ogni convegno tra operatori del settore e istituzioni pubbliche. Esiste la banca dati delle frodi, ma non è di dominio pubblico. Alcune associazioni di consumatori e l’Ania vorrebbero che i dati fossero disponibili a livello assuntivo del rischio, anche se ciò contrasta con l’obbligatorietà a contrarre, così si può almeno sapere con chi si ha a che fare. In realtà del fenomeno frodi non se ne sa molto. L’Ivass è contraria per il fatto che non si può valutare a livello assuntivo il tentativo di truffa. In effetti, le frodi oggetto di condanna sono poche rispetto ai tentativi di truffa, mai perseguiti fino in fondo. Potrebbe – invece – essere utile la divulgazione dei dati a tutto il mercato assicurativo. Sul problema emerge ancora una volta la cosiddetta “scatola nera” facoltativa che in fase assuntiva potrebbe aiutare, questo però vorrebbe dire una disparità tra chi ha investito nel sistema e chi no. Secondo Ania, i dati del sistema delle “scatole nere” facoltative deve rimanere di proprietà delle imprese che hanno investito nel sistema. Occorre però precisare che la proprietà dei dati registrati e trasmessi dalla “scatola nera” facoltativa, dovrebbe essere di proprietà del proprietario del veicolo che ha concesso delega per il loro trattamento alla compagnia assicurativa, a fronte di alcuni vantaggi economici.
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/2144 che prevede nell’Unione Europea, il montaggio di un registratore di dati sui nuovi tipi di autovetture e furgoni, obbligatorio a partire dal 6 luglio 2022 e per tutte le nuove auto e furgoni a partire dal 7 luglio 2024, in teoria dovrebbe venire meno l’utilizzo della “scatola nera” facoltativa, se non per i dati relativi ad alcuni aspetti della condotta di guida del conducente. Per dirla con le parole di uno dei massimi dirigenti di una compagnia di assicurazione che del dispositivo ne ha fatto una bandiera nazionale: «…il dato della “scatola nera” (facoltativa, ndr), a oggi, vale meno della parola di un testimone». Aggiungiamo a queste parole il fatto che in caso di contenzioso un giudice si troverebbe a dover confrontare dati facoltativi con quelli istituzionali del costruttore del veicolo. Secondo voi quali prenderebbe in considerazione, salvo errori evidenti?
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