Assenza di guard rail
La mancata protezione di un tratto autostradale mediante guard rail, può procurare guai giudiziari per il gestore del tratto autostradale. Così si è espressa nella sua ordinanza, n. 882/2025, la Corte di Cassazione in un caso, dove a seguito di un tamponamento una vettura carambolava fuori sede stradale e, a causa della mancanza del guard rail, finiva nella scarpata ribaltandosi e provocando la morte dei due occupanti.
A nulla sono valse la precisazioni del gestore delle autostrade che faceva presente, in primo luogo il caso fortuito e in secondo, che la mancanza di guarda rail in quel tratto autostradale non era stata prevista sin dalla costruzione della strada nel 1969, periodo precedente l’obbligo di proteggere le autostrade con il guard rail.
La decisione della Cassazione
L’ordinanza della Suprema Corte, supportata dalla CTU tecnica. ha precisato che trattandosi di particolare tratto autostradale altamente pericoloso, spettava al gestore metterlo in sicurezza in funzione dell’articolo 2051 del c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia – Ciascuno e’ responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito).
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di responsabilità per la sicurezza stradale, condannando la società concessionaria autostradale al risarcimento per un sinistro mortale avvenuto a causa dell’assenza del guardrail. La pronuncia rafforza l’obbligo per i gestori di garantire la sicurezza delle infrastrutture, in particolare:.
- La mancata presenza del guardrail rappresenta una violazione degli obblighi di manutenzione e sicurezza previsti dalla normativa.
- La società concessionaria deve garantire che le infrastrutture siano conformi agli standard di sicurezza, prevedendo adeguate misure di protezione per prevenire incidenti.
L’ordinanza ribadisce che il gestore autostradale ha una responsabilità oggettiva in relazione alla manutenzione e alla sicurezza delle infrastrutture. Questa responsabilità non si limita alla manutenzione ordinaria, ma include anche l’adozione di soluzioni idonee a prevenire situazioni di pericolo prevedibili.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che l’assenza del guardrail ha rappresentato un fattore determinante nella dinamica del sinistro, aggravando le conseguenze dell’uscita di strada del veicolo.