Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto legislativo n. 184 di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli.
Non è una novità in assoluto, recepisce una normativa europea di due anni fa, resa di recente operativa a livello Italia. Con il decreto legislativo n184 del 22/11/2023. la cosiddetta RC Auto, l’assicurazione di responsabilità civile, dal 28 dicembre 2023, è obbligatoria anche se l’auto è “inutilizzata”. Il decreto apporta delle modifiche al Codice delle Assicurazioni Private sulla definizione di “veicolo”, estendendo così l’obbligo assicurativo R.C.Auto ai sensi dell’art. 122, ricomprendendo i “ veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, di velocità massima superiore a 25 km/h o massa superiore a 25 kg e velocità massima oltre i 14 km/h”. Sono compresi anche i rimorchi, indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno al veicolo .Restano esclusi dal nuovo obbligo i monopattini.
Deroghe e Sospensione
Con la nuova legge di assicurazione auto 2024, le deroghe ci sono per quei veicoli “privi di parti essenziali per la circolazione”. La deroga vale inoltre per auto radiate, certificate come demolite o esportate.
Resta la possibilità di sospendere l’assicurazione auto durante il periodo di copertura in alcune situazioni. Il termine della sospensione, che avviene solo dopo un comunicato del contraente, approvato dall’assicurazione, può essere prorogato ma non può durare oltre i dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell’annualità di validità della polizza. Allegato il testo originale
AGGIORNAMENTO DAL MILLEPROPROGHE
Ferma restando l’oblligo ad assicurare i veicoli anche se inutilizzati e in aree private, tra gli emendamenti del Milleproroghe spunta la sospensione fino al 30 giugno dell’efficiacia del Dlgs 184/2023 sulle RCA. La sospensione servirà a regolamentare meglio il perimetro oggettivo dell’obbligo assicurativo, tipologia dei veicoli assoggettati, disciplina del contratto e Fondo di garanzia. Capire, cioè, quali siano effettivamente le situazioni in cui un veicolo può non essere assicurato.
Il testo dell’emendamento mira dunque a ripristinare il testo precedente: l’originale formulazione dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni (Cap). Ciò da un lato evita al mercato affrettate scelte di politica negoziale, ma dall’altro non pare fare i conti con il fatto che l’estensione dell’obbligo a tutte le aree private (eliminando il precedente limite normativo che lo circoscriveva alle strade pubbliche, o a queste equiparate) va ritenuta pienamente operativa già prima della riforma. Lo aveva stabilito a più riprese la Corte di giustizia Ue, con un orientamento recepito dalla Cassazione a Sezioni unite (sentenza 21983/2021).
In questo senso depone pure la disciplina del contratto base (Dm 54/2020), che da ormai quattro anni fa rientrare nell’oggetto della copertura i danni da circolazione, sosta, fermata, movimentazioni varie e tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata (tranne quelle con particolari restrizioni di accesso).
Morale, le modifiche dettate dalla norma europea vengono, se approvate nel milleproroghe, rinviate al 30 giugno 2024.