Suscita scalpore il fatto, dopo la pronuncia della Cassazione in una recente sentenza, che l’utilizzo improprio della targa prova, per gli spostamenti e le dimostrazioni su veicoli già immatricolati, è illegittimo.
Nulla di nuovo rispetto al passato e a quello che originariamente è stabilito dal codice della strada e confermato successivamente in varie occasioni. In realtà la targa prova è stata istituita esclusivamente per veicoli privi di carta di circolazione per: prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti, pubblicità.
Infatti, la “targa prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, che può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione“.
Il Tribunale di Vicenza, con la Sentenza del 22 febbraio 2016, ha infatti stabilito che “il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione e la sua apposizione su veicoli già targati è una prassi contra legem”.
Ulteriore conferma arriva anche dalla recente pronuncia della Cassazione (sentenza 17665 del 25/8/2020) in occasione di un incidente mortale. Ne consegue che per gli eventuali danni che possono essere provocati durante la circolazione del veicolo non immatricolato risponde la RCA che copre la targa prova, mentre nel caso di auto già targata, quella del veicolo già immatricolato.
I realtà è prassi abbastanza comune che l’utilizzo della targa prova sia fatto per ben altri usi: dimostrazioni su veicoli usati, trasferimenti da per per le officine di riparazione, ecc.. per cui è stata avanzata richiesta da parte delle associazioni e delle Prefetture al Viminale per chiedere che fosse possibile utilizzare la targa prova su veicoli già immatricolati che concessionarie d’auto o meccanici utilizzano per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita. Quest’ultimo precisava che la questione era alquanto controversa e con nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno (Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3) del 30/5/2018 in risposta a quesiti posti e ad una giurisprudenza non sempre costante sulla materia. Dichiarava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrisponde alle finalità del dettato normativo che “secondo la previsione dell’art. 98 CDS, come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione”. Il Ministero dell’Interno ha evidenziato la complessità della questione e la diversa posizione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il quale “conformemente al proprio indirizzo interpretativo di cui alla nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, si è mostrato possibilista nel riconoscere l’utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati”. Nella stessa nota il Viminale fa presente che “La questione è stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata”.
In effetti la questione è stata sottoposta alla alla IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni), il 14 febbraio 2019 alla quale è stato assegnato l’esame di un disegno di legge (A.C. n. 1365) di iniziativa parlamentare, titolato “Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli”. La proposta di legge consta di due articoli, per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, avente ad oggetto il “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”, che ha sostituito la disciplina della circolazione di prova in precedenza contenuta nell’art. 98 del Codice della Strada, al fine di superare alcune problematiche applicative emerse con riguardo all’ambito applicativo della medesima.
L’articolo 1 della proposta di legge in questione, stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, qualora venga emanata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda, con un proprio decreto, a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in particolare in relazione a due profili:
- con riferimento alle condizioni in forza delle quali è ammessa la circolazione in prova dei veicoli senza carta di circolazione, si dà mandato di sopprimere il limite di percorrenza di 100 chilometri attualmente previsto per le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non immatricolati, per tragitti da o verso aree di stoccaggio, e di prevedere che la circolazione di prova dei veicoli sia consentita a tali soggetti in tutto il territorio nazionale;
- con riferimento all’autorizzazione alla circolazione di prova si prevede che essa sia utilizzabile per i veicoli già immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa, alle condizioni indicate nel comma IV dell’articolo 1 del succitato regolamento (DPR), che prevede che l’autorizzazione sia utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e debba essere tenuta a bordo dello stesso. Inoltre, sul veicolo deve essere presente o il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione, con il titolare dell’autorizzazione e munito di apposita delega.
Per quanto concerne la seconda delle modifiche proposte, si richiede che l’autorizzazione alla
circolazione di prova sia utilizzabile, ferme restando le citate condizioni poste dal comma IV del D.P.R., anche:
- per veicoli già immatricolati;
- per veicoli privi della copertura assicurativa prevista dall’art. 193 del Codice della Strada.
E inoltre, che “dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.”
Morale, fintanto che la legge non viene modificata va rispettata così com’è.